Cos’è e cosa serve l’attestato di prestazione energetica?

L’ Ape – attestato di prestazione energetica è un documento ufficiale, che solo un tecnico abilitato dalla Regione può rilasciare, e sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile: l’Indice di prestazione energetica (IPE) e la classe energetica. Per ogni contratto di compravendita o affitto, c’è l’obbligo di legge di indicare, a cominciare dai relativi annunci immobiliari, l’IPE e la classe energetica dell’abitazione che sono contenuti appunto nell’APE.

Le classi energetiche sono 10, dalla più alla meno efficiente: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G.

Perchè l’APE è importante?
L’APE rientra in un preciso progetto della Comunità Economica Europea. Evidenziare i dati di efficienza energetica dà la possibilità ai cittadini che intendono acquistare o affittare casa di analizzare e comparare tra loro le prestazioni di diversi immobili presenti sul mercato. Questo si traduce in risparmio di fonti energetiche e quindi in risparmio immediato sulle bollette da pagare.

Vendi o affitti casa? Allora, hai bisogno della certificazione energetica.
L’APE è obbligatorio per legge fin dal 2013. Questo significa fornire la certificazione energetica dell’immobile per i contratti di affitto, di compravendita e al momento della pubblicazione dell’annuncio.

L’APE ha una validità di 10 anni e, in caso di modifica della classe energetica dell’immobile o dell’intero edificio, dovrà essere ricalcolato. Tale validità è vincolata agli interventi di manutenzione e controllo degli impianti termici, pena la decadenza dell’attestato stesso. Per agevolare tali controlli, si dovranno allegare all’APE i libretti degli impianti presenti nei singoli immobili o edifici.

Una clausola specifica, inserita in ogni contratto di compravendita e locazione, certificherà la ricezione dell’APE e delle altre informazioni relative alla prestazione energetica dell’immobile, da parte dell’acquirente o dell’affittuario.
Se si acquista o si affitta sulla carta un immobile prima della sua costruzione, il venditore o locatario è obbligato a indicarne la futura prestazione energetica, per poi produrre il regolare attestato insieme alla dichiarazione di fine lavori.

Sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica, e di conseguenza anche dell’obbligo dichiarativo o allegativo al contratto di locazione o vendita, i seguenti immobili:

  • box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un confort abitativo;
  • fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq;
  • i ruderi;
  • altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc). Si veda al riguardo Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

L’APE e le sanzioni previste per i contratti
Nel caso in cui nei contratti di locazione o compravendita venga omessa la dichiarazione o l’allegazione, se dovuta, le parti che stipulano il contratto sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di sanzioni amministrative pecuniarie da: €3.000 a €18.000 che si riduce a una sanzione:

  • da €1.000 a €4.000 per contratti di locazione singole unità immobiliari
  • da €500 a €2.000 per contratti di locazione singole unità immobiliare non superiori a 3 anni

L’accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all’atto di registrazione del contratto.